Iniziativa legislativa popolare

L'iniziativa legislativa popolare č un istituto di democrazia diretta. Al corpo elettorale č riconosciuta la facoltą di presentare al Consiglio Grande e Generale, e per esso alla Reggenza, progetti di legge redatti in articoli e corredati di relazione illustrativa e indicanti la copertura di spesa ove i progetti di legge stessi indichino tale necessitą.

La proposta č depositata presso l’Ufficio Segreteria Istituzionale dal relatore indicato espressamente dai sottoscrittori.

Ciascun progetto deve essere sottoscritto da almeno sessanta firme di cittadini elettori. Il relatore č garante a tutti gli effetti di legge della autenticitą delle firme.
Ai progetti di legge di iniziativa popolare č assicurato lo stesso procedimento di discussione previsto dal Regolamento Consiliare per le proposte di legge di iniziativa consiliare.
Le proposte di legge di iniziativa popolare sono inserite dalla Reggenza, sentito l’Ufficio di Presidenza, all’ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale, per il loro esame in seconda lettura, entro centoottanta giorni dalla loro presentazione.
Il relatore designato dai presentatori č invitato a partecipare con diritto di parola alla fase di esame della proposta nelle Commissioni Consiliari Permanenti competenti. Nel caso in cui  la proposta venga esaminata direttamente dal Consiglio, il relatore deve essere invitato a partecipare alla seduta consiliare che discute il progetto in seconda lettura.

Legge Qualificata 29 maggio 2013 n.1 - Del referendum e dell’iniziativa legislativa popolare   (apri documento) Apri