Legge sulla Documentazione Amministrativa

La Legge 5 ottobre 2011 n.159 Norme in materia di Documentazione Amministrativa  semplifica le procedure e riduce le incombenze  a carico degli utenti che si rivolgono all’amministrazione.

Il cittadino non è più tenuto a richiedere a vari uffici certificati da esibire ad altri uffici, in quanto l’amministrazione è intesa come un organismo integrato e gli uffici della pubblica amministrazione e i gestori di servizi pubblici sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni relative a stati, qualità personali e fatti che gli stessi uffici siano tenuti a certificare o comunque siano in documenti già in loro possesso. In tal caso, gli uffici della pubblica amministrazione e i gestori di servizi pubblici non possono richiedere al privato interessato di produrre la certificazione.

Gli uffici della pubblica amministrazione accedono direttamente agli archivi ovvero alle banche dati dell’ufficio competente alla produzione della relativa certificazione, ai fini dell’acquisizione d’ufficio di informazioni relative a stati, qualità personali e fatti, nonché ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Alcune certificazione e il relativo ricorso alle banche dati possono essere evitate con l'esibizione dei documenti di identità (carta di identità, passaporto e patente di guida) o con l'autocertificazione.

Semplificazione anche per la dichiarazione di conformità delle copie. L’amministrazione è tenuta a controllare e a verificare i dati. Non possono essere sostituiti i certificati medici, penali o attestanti il titolo di studio.

La legge prevede norme a tutela della privacy e debite autorizzazioni legate alle effettive esigenze di snellezza e praticità sui dati assolutamente indispensabili per l’evasione della pratica e non su altri.


 

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Legge 5 ottobre 2011 n.159 Norme in materia di Documentazione Amministrativa