Disposizioni sulla naturalizzazione

La Legge 22 marzo 2016 n. 38 "Modifiche alla Legge 30 novembre 2000 n. 114 e successive modifiche - Legge sulla cittadinanza" e il relativo Regolamento 15 aprile 2016 n. 8 prevedono la possibilità di presentare domanda per acquisire la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione dal momento in cui sia conseguito il requisito della dimora continuativa per un certo numero di anni.

Con la legge previgente la cittadinanza per naturalizzazione veniva concessa in via straordinaria e cioè entro una finestra temporale definita da un provvedimento normativo adottato “una tantum”.  La cittadinanza sammarinese per naturalizzazione veniva concessa dal Consiglio Grande Generale di norma ogni dieci anni. La straordinarietà dell’intervento produceva l’effetto per cui il periodo di tempo trascorso in Repubblica ai fini della naturalizzazione non era di fatto uguale per tutti i richiedenti: qualora, infatti, un cittadino straniero non avesse dimorato in Repubblica, anche solo per qualche giorno per il periodo di tempo necessario per la naturalizzazione, avrebbe  dovuto attendere il successivo provvedimento straordinario di concessione della cittadinanza per naturalizzazione.

La Legge 22 marzo 2016 n. 38 supera quest’impostazione formalizzando il passaggio a un “regime” di ordinarietà che, pur rimanendo ancorato al concetto di dimora continuativa - quale caratteristica specifica della naturalizzazione -, non presuppone più l’emissione di un provvedimento normativo straordinario.

1. L’attuale normativa in materia

La Legge n. 38/2016 apporta direttamente modifiche alla Legge sulla cittadinanza, sostituendo, all’articolo 1, l’articolo 2 della Legge n. 114/2000 intitolato “della cittadinanza per naturalizzazione” che enuncia i requisiti necessari per la domanda, e prevedendo due ulteriori articoli, l’articolo 2 bis relativo agli “effetti sui figli minori” e l’articolo 2 ter relativo al “procedimento per l’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione”.

Il Regolamento 15 aprile 2016 n. 8 individua le attestazioni e i certificati da presentare all'Ufficio di Stato Civile ai fini della presentazione della domanda.

2. Chi può accedere alla naturalizzazione?

Può accedere alla naturalizzazione lo straniero o l’apolide che dimori a San Marino da almeno 25 anni. Periodi diversi sono previsti per i casi particolari sotto indicati.

A tutti sono richiesti:

  • l’iscrizione nei registri della residenza;
  • la dimora effettiva e continuativa nel territorio sammarinese per un certo periodo di tempo;
  • l’assenza di condanne penali passate in giudicato per reato non colposo alla pena della prigionia o dell’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
  • l’assenza di comunicazioni giudiziarie e di carichi pendenti per reato non colposo per il quale sia prevista la pena della prigionia o dell’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno.

La dimora deve risultare dalla residenza o dal permesso di soggiorno ordinario o speciale continuativo.
La dimora deve essere effettiva e continuativa:

  • per almeno 25 anni nel caso di straniero o apolide;
  • per almeno 15 anni nel caso di adottato di cittadino sammarinese in forza dell’istituto dell’adoptio semiplena;
  • per almeno 15 anni nel caso di coniuge straniero o coniuge apolide di cittadino sammarinese. E' sufficiente la dimora effettiva e continuativa per 15 anni (anziché 25) se perdura il matrimonio e cioè se non è pendente procedimento di separazione coniugale o di annullamento o di scioglimento del matrimonio. Alle stesse condizioni può presentare istanza anche il vedovo di cittadino sammarinese deceduto anteriormente alla presentazione della domanda di naturalizzazione;
  • minori. Può essere ammesso alla naturalizzazione il figlio minorenne del genitore che sia naturalizzato (o sia deceduto prima di poter presentare la domanda) purché il minorenne stesso sia residente alla data della domanda. Il minore naturalizzato manterrà la cittadinanza sammarinese acquisita per naturalizzazione a condizione che entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, rinunci alle altre cittadinanze possedute.

3. Cosa si deve fare per chiedere di essere naturalizzati?

L'interessato presenta la domanda all’Ufficio di Stato Civile compilando apposito modulo fornito dall’Ufficio medesimo. Per i minori la domanda è presentata dal genitore che richiede la naturalizzazione o da chi esercita la tutela sul minore, indicando tutti i dati necessari.

Nella domanda deve essere dichiarata la volontà di rinunciare ad ogni altra cittadinanza posseduta. Qualora la normativa del Paese di origine non consenta di rinunciare alla cittadinanza, la mancata formalizzazione della perdita delle altre cittadinanze possedute da parte dell’interessato può essere compensata, entro il termine di un anno dal giuramento, con apposita certificazione dell’autorità competente del Paese d’origine che attesti l’impossibilità della rinuncia. Qualora il Paese d’origine non consenta neppure di presentare la domanda di rinuncia alla cittadinanza, l’interessato deve rilasciare in tal senso relativa dichiarazione giurata e per iscritto sotto la sua responsabilità civile e penale. Tali adempimenti possono essere effettuati dall’interessato anche al momento della presentazione della domanda.

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del pagamento di un diritto di ufficio di Euro 200,00 da versare all’Ufficio del Registro e Conservatoria.

Sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione effettuate e sulla presenza dei requisiti verranno effettuati i controlli.

Chiunque rilascia dichiarazioni false o mendaci, ovvero forma atti o documenti falsi, ovvero ne fa uso, ovvero per chi esibisce un documento contenente dati non più conformi a verità è punito ai sensi dell'articolo 24 della Legge n.159/2011 e decade dei benefici eventualmente ottenuti, ai sensi dell'articolo 25 della Legge n. 159/2011.

Per avere informazioni più dettagliate circa i certificati e le dichiarazioni sostitutive di certificazione da produrre all’Ufficio di Stato Civile per depositare la domanda di cittadinanza sammarinese per naturalizzazione si rimanda al Regolamento 15 aprile 2016 n. 8 “Disposizioni attuative della Legge 22 marzo 2016 n. 38 Modifiche alla Legge 30 novembre 2000 n. 114 e successive modifiche – Legge sulla cittadinanza”.

4. Come prosegue l'iter?

L’Ufficiale di Stato Civile, dopo avere richiesto apposito riferimento al Comandante della Gendarmeria, inoltra la domanda al Collegio composto da un Commissario della Legge indicato dal Magistrato Dirigente, dall’Ufficiale di Stato Civile, dal Dirigente dell’Ufficio Segreteria Istituzionale, e dal Comandante della Gendarmeria.

Il collegio accerta la sussistenza dei requisiti per la naturalizzazione. In esito all’esame della domanda, il collegio adotta atto di accertamento, positivo o negativo, che è comunicato all’interessato anche ai fini dell’eventuale ricorso amministrativo.

Il Consiglio Grande e Generale concede la cittadinanza per naturalizzazione con propria deliberazione assunta mediante presa d’atto degli atti di accertamento positivo di norma entro i mesi di febbraio e settembre di ogni anno.
La deliberazione di concessione della cittadinanza per naturalizzazione adottata dal Consiglio Grande e Generale è inviata dall’Ufficio Segreteria Istituzionale all’Ufficio di Stato Civile e a ciascun interessato.

I naturalizzati prestano giuramento avanti alla Ecc.ma Reggenza ed al Segretario di Stato per gli Affari Interni. Effettuato il giramento, l’Ufficiale di Stati Civile provvede al più presto ad iscrivere ciascun interessato nei registri della cittadinanza, dandone comunicazione all’autorità competente.

Entro il termine di un anno dal giuramento o, per i minori ammessi alla naturalizzazione, dal compimento della maggiore età, deve essere formalizzata in maniera definitiva la perdita di altre cittadinanze possedute fatto salvo i casi in cui il Paese d’origine non consenta la rinuncia.

L’Ufficiale di Stato Civile provvede al più presto ad annotare nei registri della cittadinanza l’avvenuta trasmissione della rinuncia alla cittadinanza o alle cittadinanze possedute.

E' d'obbligo la cancellazione dai registri della cittadinanza nel caso in cui non sia stata formalizzata la rinuncia entro un anno dal giuramento.

5. Informazioni e chiarimenti

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Ufficio di Stato Civile, Servizi demografici ed elettorali
Via 28 Luglio, 196
Tel. 0549 88 20 80
Fax  0549 88 21 24
e-mail: info.statocivile@pa.sm


 

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Legge 22 marzo 2016 n.38 Modifiche alla Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche - Legge sulla Cittadinanza
 

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Regolamento 15 aprile 2016 n.8
 

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Legge sulla cittadinanza - 30 novembre 2000 n. 114