Al fine di garantire una corretta applicazione ed interpretazione del Decreto Legge 14 gennaio
2022 n. 3, si propone di seguito la spiegazione di alcune delle misure introdotte.
VALIDITÀ DOCUMENTAZIONE SANITARIA
In base allarticolo 6 comma 1, la riduzione dei termini di valid
ità della vaccinazione e della
guarigione, a 150 giorni, ai fini del green pass rafforzato, sarà vigente
a far data dal 1
febbraio 2022
.
Fino a quella data, dunque, il green pass nella sua versione rafforzata verrà riconosciuto come
attivo per ciascun soggetto vaccinato entro i 270 giorni e per ciascun soggetto guarito entro i
180 giorni dalla guarigione, mentre la presentazione di documentazione cartacea (di guarigione
o di vaccinazione) è dal 17 gennaio sottoposta alle nuove tempistiche indicate in decreto.
EMAIL
DI
PRENOTAZIONE
VACCINO
AI
FINI
DELLA
PROROGA
DELLA
VALIDITÀ
DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
In base all
arti
colo 9 comma 3, le persone vaccinate o guarite a cui sia scaduta la validità delle
documentazione sanitaria di cui all
art 5. lettere a), b), c), e) (quindi escluso il tampone), la
prenotazione per la somministrazione della dose vaccinale
è considerata equivalente
alla proroga della validità degli stessi documenti fintanto che la Direzione Generale ISS non
abbia dichiarato esaurite le code di prenotazioni vaccinali.
La prenotazione della somministrazione è, in pratica, l'email che l'ISS invia all'assistito con il
codice di prenotazione.
Tale possibilità, quindi, è prevista solo per coloro che abbiano effettuato almeno la prima dose
di vaccinazione (e abbiano il green pass attivo) e abbiano prenotato la seconda; per chi abbia
fatto la seconda dose e abbia prenotato la terza; per chi sia guarito e abbia prenotato il vaccino.
Si ricorda che, dopo la prima dose di vaccinazione, occorrono due settimane affinché il corpo
produca anticorpi (il green pass diventa valido dopo tale lasso di tempo). Pertanto chi ha fatto
la prima dose e non ha ancora il green pass attivo ed è in attesa della seconda dose, oltre al
certificato di prenotazione deve esibire anche un tampone antigenico rapido o molecolare
valido.
ATTIVITÀ COMMERCIALI, LUDICHE E RICREATIVE
(art. 18)
Accesso alle attività economiche ubicate al di fuori dei centri commerciali:
a)
fino al 30 gennaio mascherina FFP2, dal 31 gennaio qualsiasi tipo di mascherina;
b)
divieto di assembramento;
c)
cartello con numero di utenti consentiti contemporaneamente;
d)
costante mantenimento distanziamento interpersonale di 1,5 metri.
Accesso alle attività economiche ubicate allinterno dei centri commerciali nei
giorni feriali e
festivi
:
a)
fino al 30 gennaio mascherina FFP2, dal 31 gennaio qualsiasi tipo di mascherina;
b)
divieto di assembramento;
c)
cartello con numero di utenti consentiti contemporaneamente;
d)
costante mantenimento distanziamento interpersonale di 1,5 metri.
Accesso alle attività economiche ubicate allinterno dei
centri commerciali nei
giorni prefestivi
ad esclusione di alimentari, edicole, librerie, tabaccherie, supermercati e farmacie
:
a)
fino al 30 gennaio mascherina FFP2, dal 31 gennaio qualsiasi tipo di mascherina;
b)
fino
al
30
gennaio
con
documentazione
sanitaria
rafforzata,
dal
31
gennaio
con
documentazione sanitaria base. Sono da ritenersi esclusi i centri commerciali dotati di
ingresso esterno indipendente per ogni singola attività economica;
c)
divieto di assembramento;
d)
cartello con numero di utenti consentiti contemporaneamente;
e)
costante mantenimento distanziamento interpersonale di 1,5 metri
ACCESSO A PALESTRE E PISCINE PER FISIOTERAPIA
Laccesso alle strutture sportive o alle palestre
per la sola attività di fisioterapia con specifica
impegnativa
dellISS
o
prescrizione
medica
,
sono
da
equiparare
agli
accessi
presso
una
struttura sanitaria. Pertanto non si applican
o le disposizioni di cui allarticolo 23 specifico per
lattività sportiva
, ma si applicando quelle previste dall
articolo
13, comma 4, relativo alle
strutture sanitarie.
Laccesso, quindi, a piscine e palestre in cui
si svolgono le attività di
fisioterapia secondo quanto sopra indicato sono consentite con la documentazione sanitaria di
base, non rafforzata.
ACCESSO IN SALA PARTO
Ai fini dellapplicazione del decreto,
l
accompagnatore della donna partoriente è equiparato agli
utenti e pazienti di cui allarticolo 13
comma 4, e dunque può accedere in sala parto, se in
possesso
della
documentazione
di
cui
allarticolo
5
.
N
elle
modalità
previste
dallISS
con
apposito protocollo. Dopo la nascita, la puerpera potrà essere assistita solo da un soggetto in
possesso dei requisiti di cui allart.6 del Decreto Legge n.3/202
2.
APP DI VERIFICA DOCUMENTAZIONE SANITARIA RAFFORZATA
Nel caso in cui gli operatori, durante il controllo della documentazione sanitaria rafforzata,
riscontrassero malfunzionamenti dellapp Coverifica19.SM (info:
https://coverifica19.iss.sm/
),
possono
utilizzare
lapp
italiana
VerificaC19
nella
sua
versione
rafforzata.
Affinché
laggiornamento vada a buon fine potrebbe essere necessario disinstallare lapplicazione dal
proprio apparecchio e scaricarla nuovamente.
San Marino, 19 gennaio 2022/1721 d.F.R.