Copertura fabbisogno: selezioni pubbliche secondo il Regolamento

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Giustizia – anche in risposta all’articolo del Movimento Civico10 sul tema dei concorsi nella Pubblica Amministrazione, apparso sulle locali testate giornalistiche - comunica che, a seguito dell’approvazione del Primo Fabbisogno del Settore Pubblico Allargato e della conclusione delle conseguenti procedure di assegnazione del personale già alle dipendenze dell’Amministrazione, i posti che risulteranno definitivamente vacanti saranno, dopo quasi vent’anni, ricoperti mediante il ripristino dello strumento concorsuale pubblico.

Quale intervento propedeutico all’espletamento dei concorsi e nell’ottica della piena trasparenza dei procedimenti di nomina dei membri delle Commissioni concorsuali, si evidenzia che lo scorso maggio è stato pubblicato il Regolamento “Norme per la costituzione dell’Albo dei requisiti dei Commissari delle Commissioni Giudicatrici di concorsi pubblici ed interni ” (Regolamento 23 maggio 2016 n. 11, consultabile sul sito internet www. consigliograndeegenerale.sm) indirizzato a tutti coloro che, avendone i requisiti, intendono ricoprire il ruolo di componenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici e dei concorsi interni. L’Albo è organizzato in sette aree professionali (amministrativa, contabile, tecnica, culturale, didattica, sanitaria, sociale), a loro volta, suddivise in quattro fasce, nelle quali sono raggruppati i Profili di Ruolo (PDR) disciplinati dal Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n. 3, in relazione al grado di complessità delle conoscenze e competenze da accertare mediante le procedure concorsuali. La Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) ha il compito di predisporre liste di disponibilità per ciascuna fascia delle aree professionali dell’Albo. I soggetti in possesso dei requisiti previsti – per i quali si rimanda al testo del regolamento di cui trattasi – ed interessati ad  iscriversi alle liste di disponibilità devono presentare alla DGFP specifica richiesta di iscrizione (per informazioni 0549/882837).

Sempre in risposta al Movimento Civico10, ed al fine di una corretta informazione, preme in conclusione rilevare che i bandi di selezione sono strumenti flessibili utilizzati - a differenza dei bandi di concorso per i quali la valutazione dei titoli è prevista ex lege - al fine di creare rapporti a termine e non a tempo indeterminato. La legge in materia, inoltre, prevede che al Comitato sindacale per le procedure di selezione, costituito ai sensi dell’articolo 33 della legge, 107/2009 - composto da un membro titolare ed uno supplente designati da ogni organizzazione sindacale giuridicamente riconosciuta e in carica per l’intera legislatura, devono essere preventivamente comunicati e illustrati i criteri seguiti per le selezioni; al fine di migliorare le procedure e renderle sempre più coerenti con le finalità di efficienza, trasparenza e imparzialità, il comitato può inoltre formulare alla commissione osservazioni e suggerimenti in merito ai criteri adottati nonché inoltrare alla DGFP proprie osservazioni.

San Marino, 27 giugno 2016