Nuove forme di tutela dei testimoni di reati di corruzione

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Giustizia informa sugli ultimi interventi fatti nell'ambito del percorso di allineamento dell’ordinamento sammarinese alle Raccomandazioni formulate dal Gruppo di Stati del Consiglio d’Europa contro la corruzione (GRECO) nel Rapporto di conformità adottato nel corso della 64esima riunione plenaria del 20 giugno 2014, a seguito del primo e secondo ciclo di valutazione congiunti.

Il Decreto-legge 29 giugno 2016 n. 79 , in particolare, introduce forme di tutela estremamente efficaci per il testimone di reati di corruzione: nello specifico, prevede meccanismi di protezione dell’identità del testimone per tutta la fase istruttoria del procedimento penale e nello svolgimento del dibattimento a porte a chiuse qualora sia necessario escutere il testimone. Inoltre, in tema di whistleblowing, con delibera del Congresso di Stato n. 7 del 6 giugno 2016 sono state adottate “Linee Guida per la tutela dell’Agente pubblico che segnala illeciti”, diffuse a tutti i livelli della PA dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica con circolare del 20/06/2016. Le suddette linee guida integrano le disposizioni introdotte dall’articolo 7 della Legge 5 settembre 2014 n. 141 (Codice di condotta per gli agenti pubblici) che prevede che l’Amministrazione vigili affinché l’agente pubblico, che effettua ai sensi del presente articolo una denuncia o segnalazione sulla base di ragionevoli sospetti e in buona fede, non subisca alcun pregiudizio. Da rammentare che l’esame innanzi al GRECO tenutosi alla fine di giugno scorso, si è concluso positivamente per la Repubblica di San Marino, essendo stato riconosciuto il grande impegno profuso dagli Organi politici e tecnici sammarinesi che hanno operato in efficace sinergia nel percorso di attuazione delle raccomandazioni e di allineamento agli standard del Consiglio d’Europa in materia di contrasto alla corruzione. Il Segretariato ed il Presidente del GRECO hanno dato atto della convinzione con la quale la Repubblica ha intrapreso in un breve lasso temporale un’azione incisiva, organica ed esemplare nell’attuazione delle sedici raccomandazioni formulate al Paese, che sono state ritenute tutte recepite in maniera completa e pienamente soddisfacente, come evidenziato dal rapporto finale di tale organo.

San Marino, 12 luglio 2016

whistleblowing= In inglese la parola whistleblower indica ‘una persona che lavorando all’interno di un’organizzazione, di un’azienda pubblica o privata si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo all’interno dell’azienda stessa o all’autorità giudiziaria o all’attenzione dei media, per porre fine a quel comportamento’. Al momento, nel lessico italiano non esiste una parola semanticamente equivalente al termine angloamericano.