Breve panoramica Decreto 78/2020

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni mette a disposizione una breve panoramica dei contenuti dell’ultimo Decreto Legge (il n. 78 del 2020). Se mentre leggete questa nota c’è un articolo che volete approfondire perché vi interessa o vi riguarda in prima persona, fate riferimento al Decreto Legge originale che trovate qui: https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/scheda17168441.html

Vi ricordiamo che:

- per le domande sui decreti Covid-19 è possibile rivolgersi all’indirizzo email info.coronavirus@pa.sm

- per le informazioni sanitarie è possibile rivolgersi al n. 0549.994001

- Protezione Civile 0549.883401

 

Aggiornamento delle disposizioni per l’allentamento delle misure restrittive relative all’emergenza da Covid-19

 

Articolo 1: prevede misure di allentamento delle restrizioni finora esistenti in merito ai congedi ordinari e permessi straordinari per il personale ISS impegnato nell’emergenza Covid-19. Un altro passo avanti verso il ripristino delle ordinarie attività ISS.

 

Articolo 2: apertura ad attività di babysitting, collaborazione domestica e, in caso di persone con disabilità o non autosufficienti, di assistenza ed educazione domiciliare. Chi è interessato a prestare tali attività, inclusi i volontari delle associazioni, federazioni, e fondazioni a sostegno delle persone disabili, deve iscriversi in apposita lista presso Direzione Cure primarie. L’articolo specifica i requisiti per l’iscrizione e l’obbligo di rispettare le misure igienico sanitarie.

 

Articolo 3: riattivazione del Servizio Minori

 

Articolo 4: si stabilisce che i dati epidemiologici e le loro elaborazioni sono di proprietà dell’ISS. Questo articolo serve ad evitare fughe di notizie e diffusione di dati non aggregati elaborati da ISS. Articolo utile, tra le altre cose, a tutelare la privacy degli assistiti.

Questo articolo NON ha niente a che vedere con la facoltà del singolo individuo di rendere pubblici i propri dati, le proprie analisi, il proprio stato di salute. Ogni persona è libera di fare ciò che vuole con i propri dati, referti e informazioni personali, come è sempre stato.

 

Articolo 5: articolo a tutela degli operatori economici che sono chiamati ad effettuare interventi di riparazione e ripristino urgenti presso domicili privati. L’articolo specifica come si devono comportare gli operatori economici in questi casi.

 

Articolo 6: definisce le regole di distanziamento all’interno dei mezzi di trasporto privati, ciclomotori, motocicli.

 

Articolo 7: le comunicazioni inerenti le dichiarazioni catasto rifiuti sono posticipate al 30 giugno.

 

Articolo 8: il prezzo delle mascherine in vendita presso farmacie ISS viene calmierato a 0,52 euro/pezzo. Acquisto mascherine soggetto a scontistica SMAC.

 

Articolo 9: articolo sui test sierologici/ tamponi, inserito per disincentivare il “fai da te”.

Il comma 1 ribadisce che continua l’impegno dell’ISS ad effettuare test sierologico (e, per i casi positivi, tampone molecolare) sulla popolazione.

In ogni caso, se i cittadini desiderano effettuare privatamente il test possono farlo. 

Il comma 2 specifica che i laboratori privati che effettuano questo tipo di test devono essere autorizzati dall’Authority Sanitaria. Se il test effettuato è negativo, il cittadino deve comunicare il risultato all’ISS. Se invece il test sierologico effettuato presso privato è positivo, il laboratorio deve immediatamente comunicare il risultato all’ISS affinché vengano attuate le misure di quarantena (e il tampone molecolare verrà poi effettuato da ISS al costo di 100 euro a tampone). 

Breve approfondimento rispetto all’articolo 9: l’ISS ha necessità di conoscere i risultati di tutta la popolazione per effettuare quarantene ed elaborare i dati epidemiologici. Se ogni cittadino si comporta a piacimento (ad es. va da solo a fare i prelievi in strutture private non riconosciute da ISS) è difficile gestire questi dati e le relative quarantene. Per tale motivo è ribadito al comma 1 che l'ISS si impegna a fare screening a tutta la popolazione (le aziende pagano 15 euro a dipendente come da Decreto Legge 68 .Oltre a quanto effettuato per i lavoratori, le persone che si sono ammalate non hanno mai pagato né screening né tamponi). Inoltre non tutti i test sono uguali, ce ne sono di diversi tipi. L'ISS ha scelto di effettuare uno specifico tipo di test. Se il test viene effettuato da strutture che Authority non conosce potrebbe dare risultati diversi. L'Authority Sanitaria vuole essere certa dei risultati. 

 

Articolo 10: stabilisce le procedure di rientro per i sammarinesi dall’estero e per i soggetti provenienti da regioni diverse Emilia Romagna e Marche.

(Tel. Dipartimento Affari Esteri: 0549.882337)

 

Articolo 11: stabilisce gli obblighi connessi alla riapertura delle attività sanitarie e socio -sanitarie operanti a San Marino.

 

Articolo 12: allenta le misure finora previste per svolgimento dell’attività sportiva e specifica alcuni aspetti riguardanti, ad esempio, l’obbligo di accompagnamento. I commi 2 e 3 sono indirizzati specificamente agli atleti agonisti e di interesse nazionale indicati da CONS e Federazioni.

 

Articolo 13: stabilisce la possibilità di depositare domanda di marchio, brevetto e disegno (e di ricevere le ricevute di deposito) attraverso telecopia o in forma elettronica, senza bisogno di recarsi fisicamente presso Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

 

Articoli 14 e 15: sono indirizzati specificamente a lavoratori e attività economiche che hanno necessità di accedere alla CIG causa 4

 

Articolo 16: integra l’articolo 35bis del DL 68/2020 relativo all’indennità economica temporanea.

 

Articolo 17: fissa la possibilità di  vendite promozionali per il black friday (27 e 28 novembre 2020) e stabilisce che le vendite di fine stagione per l’anno 2020 possono essere effettuate dagli operatori commerciali al dettaglio esclusivamente durante il periodo che va dal 1° agosto al 1° settembre.

 

Articolo 18: prolunga fino al 31 maggio l’efficacia di alcune delle disposizioni contenute nel DL 66/2020

Il comma 2 è indirizzato specificamente ai dipendenti pubblici.

 

Articolo 19: stabilisce che gli operatori economici (licenze di servizi, artigiani di servizi e libere professioni) devono rispettare gli allegati 1, 2, 3.

 

Articolo 20: il comma 1 prolunga l’efficacia della norma relativa all’astensione anticipata per maternità

 

Articolo 21: stabilisce che il decreto-legge produce effetti a partire dalle ore 24.00 di domenica 17 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020.