Progetto di legge "Disposizioni straordinarie sulla naturalizzazione"

Il tema della cittadinanza, rappresenta l’aspetto fondamentale del rapporto fra Stato e popolazione perchè con la cittadinanza l'ordinamento giuridico riconosce alla persona la pienezza dei diritti civili e politici.
La naturalizzazione, processo legato prevalentemente ai flussi migratori di un paese, è una modalità di acquisto della cittadinanza, che può essere integrativa alla cittadinanza aquisita per diritto.
Sul nostro territorio sono presenti cittadini stranieri, ed in particolare cittadini italiani, che hanno scelto da molto tempo la nostra Repubblica per la loro vita personale e familiare e di conseguenza hanno instaurato un legame con il nostro Stato e la nostra comunità. Un legame ormai divenuto privilegiato rispetto a quello con il paese di provenienza.
Alcuni di questi residenti sono nati e vissuti in territorio fin dalla nascita. Questo legame, che costituisce una ricchezza per l’intero sistema, deve essere rafforzato e diventare esclusivo come riconoscimento di un diritto di coloro che lo hanno scelto ma anche per il bene stesso della nostra Repubblica.
Sulla base di questi presupposti e dei dati relativi all'ultimo recente censimento, la Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha iniziato da tempo un confronto con i Gruppi Consiliari per approdare dalla precedente
Legge n.115 del 30 nov. del 2000 "Disposizioni straordinarie sulla naturalizzazione", alla presentazione di un nuovo progetto di legge straordinaria.

Il Progetto di Legge:

In data 02/12/2011 è stato presentato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni il  Progetto di Legge “Disposizioni straordinarie sulla naturalizzazione”   ed è stata esaminato  in 1° lettura in Consiglio Grande e Generale il 17/01/2012 .
Relazione al Progetto di Legge " Disposizioni straordinarie sulla naturalizzazione"

Rispetto alla legge precedente n.115 del 2000 restano invariati i requisiti
- della dimora effettiva,
- assenza di pendenze o condanne penali,
- rinuncia di ogni altra cittadinanza posseduta.
La domanda va inoltrata alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e la concessione con carattere straordinario viene espletata dal Consiglio Grande e Generale.

Condizioni per la richiesta della cittadinanza:

Cittadino forense
- Aver dimorato(*) nel territorio in forma continuativa per almeno 25 anni
- Se coniuge di cittadino sammarinese servono 15 anni consecutivi di dimora effettiva (*)(purchè permanga il vincolo coniugale)
- Può accedere alla naturalizzazione anche il vedovo di cittadino sammarinese (deceduto anteriormente al termine di presentazione della domanda)

(*) Per dimora effettiva si intende esclusivamente il possesso della residenza anagrafica, nonchè il possesso del permesso di soggiorno ordinario o speciale continuativo, riconosiuta da attestazione rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile (per la residenza anagrafica) e dalla Gendarmeria (per il permesso di soggiorno e per la dimora effettiva e continuativa).

Apolide
- Aver dimorato nel territorio in forma continuativa per almeno 10 anni
- Se coniuge di sammarinese servono 5 anni consecutivi di dimora effettiva

Residente dalla nascita
- Aver dimorato nel territorio in forma continuativa per almeno 18 anni.
Dal raggiungimento della maggiore età:
- E’ necessario presentare la domanda entro 6 mesi
- Entro 12 mesi, rinunciare alle altre cittadinanze possedute

Minore
- Aquisizione della cittadinanza trasmessa dal genitore naturalizzato, (uno o entrambi i genitori) anche nel caso in cui il genitore naturalizzato è deceduto prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda senza averla presentata
- Il minore mantiene la cittadinanza sammarinese acquisita se entro 12 mesi dal compimento della maggiore età rinuncia alle altre cittadinanze possedute

Moderne disposizioni introdotte dalla legge sulla documentazione amministrativa (L.5 ottobre 2011 n.159) prevedono la possibilità di autocertificazione per gran parte dei documenti richiesti, col dovere dell’amministrazione di procedere alle dovute verifiche. L’imposta e la marca da bollo sono sostituite da un unica tassa.

Normativa sulla naturalizzazione
Legge 12 settembre 1907
Decreto 07 marzo 1914
Legge 15 maggio 1945 n.25
Legge 27 marzo 1984 n.33
Legge 30 novembre 2000 n115
Legge 17 giugno 2004 n.84

Comunicati stampa pubblicati dalla Segreteria Affari Interni:
Comunicato stampa del 14 ottobre 2011
Comunicato stampa del 16 giugno 2011



Cos'è la naturalizzazione?

La naturalizzazione è un modo di acquisto della cittadinanza che, rispetto all’acquisizione automatica per jus sanguinis (nascita da genitore cittadino), diventa integrativa per nascita sul territorio o per trasmissione da matrimonio con cittadino. In questo caso è detta jus solis, anche se in alcuni casi il vincolo del matrimonio è solo un presupposto per la naturalizzazione, in quanto non prevede l’acquisizione automatica della cittadinanza.
Tra le ragioni per cui ciascun paese sceglie lo jus sanguinis o lo jus solis, o una combinazione di entrambi i principi, la principale va ricercata nei suoi flussi migratori e nella possibilità di ospitare in territorio una popolazione maggiore di quella esistente.
Lo jus sanguinis tutela i diritti dei discendenti degli emigrati ed è spesso adottato dai paesi con forte emigrazione.
Lo jus solis determina l’allargamento della cittadinanza ai figli degli immigrati  o ai coniugi dei cittadini presenti in territorio, e viene adottato da paesi con forte immigrazione e un ampio territorio tale da consentire l’adozione di nuovi cittadini.
San Marino non prevede la naturalizzazione automatica nel caso di nascita in territorio o per matrimonio, ma ha stabilito nel tempo, la necessità di alcuni provvedimenti straordinari di naturalizzazione per tutti coloro che dimorano in teritorio a certe condizioni.
Le statistiche indicano  nel matrimonio una delle maggiori cause di immigrazione, per uno stato di ridotte dimensioni, che non ha interesse ad avere una popolazione costituita da un numero consistente di stranieri in proporzione alla popolazione originaria, lo stato di San Marino può certamente trarre vantaggio dall’avere sul proprio territorio persone ad esso legate dalla cittadinanza, che a seguito della lunga permanenza e della rinuncia della cittadinanza d’origine, in virtù della naturalizzazione, si sono legati in un rapporto esclusivo, con l’assunzione di ogni diritto e dovere alla vita sociale e politica del paese.