Organi Giudiziari

Il sistema giudiziario della Repubblica di San Marino è di civil law e risente dell'influenza del diritto italiano.  L’Ordinamento giudiziario è definito dalla LEGGE QUALIFICATA 30 ottobre 2003 n.145, che ha abrogato la Legge 28 ottobre 1992 n. 83 e le successive modifiche ed integrazioni.

Gli organi giudiziari della Repubblica di San Marino sono:
- Il Tribunale Unico;
- il Consiglio Giudiziario;
- la Commissione Consiliare per gli affari di giustizia.

Gli organi del potere giudiziario esercitano la giurisdizione ordinaria ed amministrativa organizzati in un Tribunale unico, articolato in due sezioni specializzate corrispondenti alle due giurisdizioni. La sezione della giurisdizione ordinaria, a sua volta, è suddivisa, al suo interno, in relazione alle materie civile, penale, della tutela dei minori e della famiglia, cui sono assegnati i singoli Commissari della Legge dal Magistrato Dirigente, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei criteri sulla distribuzione del lavoro approvati dal Consiglio Giudiziario.I magistrati di ciascuna sezione specializzata sono dotati della pienezza della giurisdizione e pertanto sono liberamente sostituibili nell'esercizio delle funzioni e competenze della sezione. In caso di necessità e senza pregiudizio per il lavoro giudiziario già assegnato, il Magistrato Dirigente, in applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio Giudiziario, può affidare ai magistrati di una sezione specializzata competenze relative all'altra. I Giudici d’Appello in materia civile, penale ed amministrativa possono sostituirsi reciprocamente l'uno con l'altro in caso di grave impedimento o di incompatibilità di uno di essi. La sostituzione è automatica qualora esista una specifica disposizione di legge, in caso di vacanza dell’Ufficio, ovvero quando per ciascuna delle funzioni d'appello penale, civile o amministrativa siano nominati più giudici; negli altri casi le sostituzioni avvengono secondo criteri predeterminati stabiliti dal Consiglio Giudiziario.

Il Consiglio Giudiziario ha funzioni di rappresentanza e di garanzia dell'ordine giudiziario. Si riunisce in seduta ordinaria ed in seduta plenaria. Il Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria è composto dai Giudici Conciliatori, dai Giudici amministrativi di primo grado, dai Commissari della Legge, dai Giudici d’Appello e dai Giudici per la terza istanza. E’ presieduto dai Capitani Reggenti, o, per delega, dal Magistrato Dirigente. Il Segretario di Stato per la Giustizia partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria approva i criteri per la distribuzione del lavoro adottati dal Magistrato Dirigente, può attivare l’azione di sindacato secondo le modalità stabilite dalla legge costituzionale; può avanzare richieste e prestare pareri in materia di organizzazione degli uffici giudiziari, esamina le questioni di carattere generale concernenti l'amministrazione della giustizia, con facoltà di avanzare richieste e prestare pareri; delibera su ogni altra questione relativa alla organizzazione del lavoro giudiziario che gli sia sottoposta dal Magistrato Dirigente ovvero dal Segretario di Stato per la Giustizia. Il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria è composto dai Giudici Conciliatori, dai Giudici amministrativi, dai Commissari della Legge, dai Giudici d’Appello, dai Giudici per la terza istanza nonché dai membri della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. E’ presieduto dai Capitani Reggenti, o, in loro assenza dal Presidente della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. Il Segretario di Stato per la Giustizia partecipa alle sedute con diritto di voto. Il C. G. in seduta plenaria ha competenza sui procedimenti di nomina dei magistrati, sulle conferme nell’incarico e sulla designazione del Magistrato Dirigente; può sospendere in via cautelare il magistrato sottoposto ad azione di sindacato e dichiararne la decadenza o l’esonero in conformità alla decisione del Collegio Garante della costituzionalità delle norme; discute in via preventiva la relazione annuale del Magistrato Dirigente; esamina le questioni relative ai rapporti fra gli organi giudiziari e gli altri organi dello Stato, con facoltà di suggerire indirizzi e proposte; può accordare, eccezionalmente, dilazioni ai giudici per emettere sentenze, decreti e provvedimenti giudiziari. Il Consiglio Giudiziario si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno con cadenza semestrale, e in seduta plenaria almeno una volta all’anno per la discussione della relazione del Magistrato Dirigente. In entrambe le sedute è convocato dai Capitani Reggenti di loro iniziativa ovvero su richiesta del Segretario di Stato per la Giustizia, del Magistrato Dirigente o di almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Giudiziario in entrambe le sedute è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta

La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia è formata da dieci Consiglieri, nominati dal Consiglio Grande e Generale all'inizio di ogni legislatura con maggioranza almeno di due terzi. Ne fa parte, a pieno titolo, il Segretario di Stato per la Giustizia. Non possono far parte della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia i Consiglieri iscritti all’Albo degli avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri. La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia riferisce di ogni sua attività soltanto al Consiglio Grande e Generale. La Commissione si riunisce prima della convocazione del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria; almeno un terzo dei suoi componenti può attivare l'azione di sindacato dei magistrati secondo modalità previste dalla legge costituzionale; esamina la relazione annuale del Magistrato Dirigente prima della presentazione al Consiglio Grande e Generale; quale organo di coordinamento, vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria che devono essere sottoposte al Consiglio Grande e Generale o per le quali devono essere adottati provvedimenti amministrativi. La Commissione ha facoltà di richiedere riferimenti al Magistrato Dirigente, che può anche essere convocato per audizioni. Le deliberazioni della Commissione sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta.