Commissioni Consiliari

Con Legge 2/2006 sono state istiuite 4 Commissioni Consiliari Permanenti che hanno competenza rispettiva nelle materie per ciascuna indicate:
I Affari Costituzionali ed Istituzionali; Pubblica Amministrazione; Affari Interni, Protezione Civile, Rapporti con le Giunte di Castello; Giustizia; Istruzione, Cultura, Beni Culturali, Università e Ricerca Scientifica.
II Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione.
III Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione.
IV Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, Sport; Territorio, Ambiente e Agricoltura.

Alle Commissioni sono attribuite quattro specifiche funzioni. Più precisamente esse si riuniscono:
a) in sede referente, per l’esame e l’approvazione in prima lettura dei progetti di legge, da sottoporre poi al Consiglio Grande e Generale per la seconda lettura;
b) in sede redigente, per l’esame e l’approvazione degli articoli di progetti di legge da sottoporre al Consiglio per la sola approvazione finale dell’intero progetto;
c) in sede consultiva, per esprimere pareri su progetti di legge o argomenti assegnati ad altre Commissioni
d) in sede deliberante per l’esame delle mozioni derivanti dalla trasformazione di interpellanze.
Le Commissioni si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Congresso di Stato, nonché per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, controllo e informazione per le materie di propria competenza.

All’inizio della Legislatura e comunque a seguito della formazione di un nuovo governo ciascuna lista rappresentata in Consiglio Grande e Generale designa i propri componenti alle Commissioni Permanenti suddette.

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