Istituzioni

La Repubblica di San Marino è uno Stato sovrano al cui vertice sono due Capitani Reggenti. Questi esercitano le funzioni di Capi dello Stato in base al principio della collegialità. Sono nominati ogni sei mesi dal Consiglio Grande e Generale, rappresentano lo stato nella sua unità e sono i supremi garanti dell’ordinamento costituzionale.

L’organo legislativo è detto Consiglio Grande e Generale, è composto di 60 consiglieri ed esercita la funzioni proprie di tutte le assemblee parlamentari. Viene rinnovato ogni cinque anni.

L’organo esecutivo è il Congresso di Stato, il numero dei suo componenti può essere determinato in sede di formazione della maggioranza, con presa d’atto del Consiglio Grande e Generale. I membri del Congresso di Stato, o Governo, sono i Segretari di Stato (corrispondenti ai ministri). Il 17 dicembre 2002 si è insediato un Governo composto di otto membri.

Le funzioni giudiziarie sono esercitate dagli organi appartenenti all’ordine giudiziario, istituiti per legge costituzionale. Gli organi del potere giudiziario, che hanno carattere monocratico, sono i seguenti:
-organi della giurisdizione ordinaria: Giudice per la terza istanza, Giudice d’Appello, Commissario della Legge, Giudice Conciliatore, Uditore Commissariale;
-organi della giurisdizione amministrativa: Giudice amministrativo d’appello e Giudice amministrativo di primo grado. Il Giudice per la terza istanza esercita anche la giurisdizione amministrativa.

Le funzioni giurisdizionali in grado straordinario nei casi previsti dalla legge sono assegnate al Giudice per i rimedi straordinari.

L’azione di responsabilità civile dei magistrati è assegnata alla competenza dei Giudici per l’azione di responsabilità civile.

Sono Magistrati requirenti il Procuratore del Fisco e il Pro-Fiscale.

Gli organi dello Stato agiscono nel rispetto della reciproca autonomia e competenza.