Leggi di iniziativa popolare

La legge di iniziativa popolare è un istituto di democrazia diretta, mediante il quale i cittadini facenti parte del corpo elettorale possono, attraverso una raccolta di firme, presentare al Consiglio Grande e Generale (e per esso ai Capitani Reggenti) un progetto di legge redatto in articoli, affinché questo sia poi discusso e votato.

La proposta di legge di iniziativa popolare deve essere promossa e sostenuta da almeno 60 elettori.

Il titolo II della legge 28 novembre 1994, n.101, disciplina l'iniziativa legislativa popolare  e all'art. 34 stabilisce che il progetto, accompagnato dalle firme degli elettori proponenti, segua lo stesso iter previsto per tutte le altre leggi e che i presentatori, attraverso un loro rappresentante, possano partecipare con diritto di parola alla fase di esame della proposta da parte delle Commissioni Consiliari Permanenti.

 


 

Documenti allegati:

 
Apri

Legge numero 101 del 28/11/1994