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La Pubblica Amministrazione sammarinese è articolata in Dipartimenti. Ogni Dipartimento accorpa più Uffici con funzioni, finalità e ambito d'azione omogenei. Ciascun Dipartimento fa riferimento a una Segreteria di Stato (Ministero) che ha la pertinenza amministrativo-istituzionale sui settori afferenti al Dipartimento e sulla definizione degli obiettivi programmatici.
La Legge che ha istituito i Dipartimenti è la n.24 del 13 febbraio 1995 "Disposizioni relative alla formazione dei Dipartimenti" che all'art.1 recita:
"Al fine di realizzare gli obiettivi fissati dagli organi istituzionali e di coordinare l'attività degli uffici pubblici, sono istituiti i dipartimenti, ai quali fanno capo: uffici, servizi, aziende autonome di Stato nonchè i settori autonomi aventi caratteristiche di affinità nelle funzioni istituzionali, negli obiettivi ed omogeneità nelle attività.
La concreta individuazione dei dipartimenti avviene in sede di attribuzione delle competenze amministrativo-istituzionali che conseguono alla formazione dell'esecutivo".
La stessa Legge, all'art.2 precisa che la determinazione dei dipartimenti secondo le specifiche aree di competenza e l'individuazione degli uffici appartenenti ad ogni dipartimento avviene per decreto reggenziale.
Dopo le elezioni generali del 9 novembre 2008, la conseguente formazione della maggioranza e le nomine dei titolari delle Segreterie di Stato da parte del Consiglio Grande e Generale (seduta del 3 dicembre 2008), in base all’attribuzione delle deleghe ai titolari delle Segreterie di Stato, avvenuta nella seduta del Congresso di Stato del 9 dicembre 2008, sono stati istituiti i seguenti Dipartimenti (Decreto Delegato 15 dicembre 2008 n. 149)
- Dipartimento Affari Esteri
- Dipartimento Affari Interni
- Dipartimento Finanze e Bilancio
- Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale
- Dipartimento Territorio
- Dipartimento Istruzione e Cultura
- Dipartimento Attività Produttive (Industria, Artigianato, Commercio)
- Dipartimento Lavoro e Cooperazione
- Dipartimento Giustizia
- Dipartimento Turismo e Sport
Ad ogni Dipartimento è preposto un Coordinatore. I suoi compiti, come prescrive la Legge 28/1995, nel rispetto delle competenze attribuite al Consiglio di Dipartimento e fatte salve la competenza, l'autonomia e la responsabilità dei singoli dirigenti, sono, :
Coordinare e verificare l'attività degli uffici del dipartimento in ordine alla realizzazione dei programmi del dipartimento medesimo;
garantire il costante coordinamento tra l'attività svolta dai dirigenti ed i programmi e gli indirizzi politici definiti dagli organismi istituzionali;
sottoporre al Capo del Personale le problematiche sollevate dai dirigenti del dipartimento, con particolare riguardo a una corretta distribuzione delle risorse umane;
curare la gestione economico-finanziaria del dipartimento, fatta salva la competenza dei singoli uffici per i propri capitoli di spesa.
La nomina a coordinatore del dipartimento è conferita dal Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato competente, preferibilmente a dirigenti in servizio nella Pubblica Amministrazione.
Non può essere nominato coordinatore del dipartimento chi ricopre la carica di membro del Consiglio Grande e Generale e chi ricopre cariche in organismi direttivi di associazioni di categoria e organizzazioni sindacali.
Il coordinatore del dipartimento non può entrare in rapporto d'affari con l'amministrazione pubblica, né può esercitare, in territorio o fuori territorio, il commercio, l'industria nè alcuna professione, assumere altri impieghi, accettare cariche in società costituite a fini di lucro.
Al fine di coordinare l'attività degli uffici e servizi della Pubblica Amministrazione e dare concreta attuazione agli indirizzi programmatici fissati dagli organi istituzionali, nell'ambito di ciascun dipartimento è istituito un Consiglio di Dipartimento, composto dai dirigenti degli uffici che fanno capo al Dipartimento e presieduto dal coordinatore. 
Ultimo Aggiornamento: 10:59 16/02 2010
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